Art. 1.
(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Norme generali e definizioni).

      1. La presente legge ha la finalità di tutelare e valorizzare le produzioni enologiche a denominazione di origine e ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico, culturale e dell'ingegno nazionale, come tali protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale.
      2. Per denominazione di origine (DO) dei vini si intende il nome di un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale, ai vitigni e ai fattori umani, contenente il nome di una zona viticola particolarmente vocata.
      3. Per indicazione geografica tipica (IGT) dei vini si intende il nome del prodotto contenente il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
      4. Le DO e le IGT sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.